La conciliazione in via breve di una sanzione amministrativa

Il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa è previsto e disciplinato nell’ambito della legge 689/1981, relativa all’illecito amministrativo, alla applicazione delle sanzioni amministrative ed alla depenalizzazione di alcuni reati.

All’art. 16 della predetta normativa si prevede il possibile pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della somma edittale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.

Il pagamento di tale somma libera il responsabile dell’illecito amministrativo dall’obbligo di pagare la somma prevista come sanzione dall’autorità competente.

In realtà il pagamento nel termine perentorio dei 60 giorni è una delle fasi del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative disciplinato, appunto, dalla L. 689/1981, nella sezione II, capo I. Le disposizioni contenute in tale capo si applicano, salvo che diversamente disposto, a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Qualora la conciliazione in via breve non avvenisse il procedimento preposto per l’applicazione della sanzione procede fino alla determinazione da parte dell’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, della somma dovuta per la violazione ed della ingiunzione del pagamento.

È possibile, però, che l’autorità ritenga infondato l’accertamento della violazione e dunque emetti ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

In tal senso, dunque, non possiamo dire che i termini del pagamento in 60 giorni e quindi, il pagamento stesso sia obbligatorio: si può sempre rinunciare alla fase di conciliazione rischiando il pagamento, sia delle spese, sia di una somma superiore, ma anche potendo, attraverso una adeguata documentazione ottenere l’archiviazione e non pagare la sanzione.

Concludendo, il termine dei 60 giorni di cui all’art. 16 L. 689/1981 è perentorio in quanto la sua inosservanza da luogo alla decadenza del diritto di liberarsi dall’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa. In altre parole l’ordinamento pone il titolare di fronte ad una alternativa: o avvalersi del diritto di pervenire ad una conciliazione breve o perderlo e rischiare il pagamento della intera sanzione così come tentare, attraverso una adeguata prova l’archiviazione degli atti.

La responsabilità aquiliana

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La locuzione responsabilità aquiliana è, nell’ordinamento giuridico italiano, chiamata ad indicare la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 del Codice Civile, così qualificata in quanto non derivante da obblighi contrattuali. Vale dunque l’identità responsabilità aquiliana = responsabilità extracontrattuale. L’espressione si deve alla derivazione di questo concetto dalla lex Aquilia del 287 a. C. che introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero del principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto o di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento, obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali. Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del neminem laedere che, affermando la responsabilità per qualsiasi attività che si traduce in un danno per i terzi, individua quale criterio di imputazione la colpevolezza dell’agente (nessuna responsabilità senza colpa). La colpa è concepita dalla legge Aquilia come condizione squisitamente soggettiva che esprime uno stato d’animo riprovevole tale da giustificare una sanzione (il risarcimento del danno) diretta a ripristinare il rispetto dei diritti lesi.

Quando una sentenza passa in giudicato ?

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Una sentenza si dice passata in giudicato quando “spira” (passa) il tempo utile per poter essere impugnata, di norma un anno dalla data di emissione, senza che l’impugnazione (per esempio presentazione d’appello o ricorso in Cassazione) sia stata presentata. Da tale data la sentenza medesima acquisisce efficacia definitiva. Per scelta del Giudice, in casi particolari d’urgenza alcune sentenze possono essere emesse con “immediata” efficacia esecutiva; possono essere impugnate ugualmente ma la loro efficacia deve essere revocata dal Giudice superiore perché le cose tornino alla situazione precedente.

L’illecito amministrativo

Secondo la definizione della L. 689/91, l’illecito amministrativo può definirsi come quella violazione di un dovere generale cui l’ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.
I principi generali in materia sono:

  1. principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione;
  2. principio della capacità di intendere e di volere, per effetto del quale sono esclusi dall’assoggettamento alla sanzione amministrativa i minori di anni 18 e tutti coloro che, alla data del fatto, non avevano capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità sia derivato da loro colpa o sia stato preordinato al fine di precostituirsi una scusa;
  3. principio della responsabilità per dolo o colpa
  4. principio dell’esclusione della responsabilità per l’esistenza di una causa di giustificazione
  5. principio del concorso di più persone, per cui qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito;
  6. principio di solidarietà, per effetto del quale il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario, o , se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà;
  7. principio della personalità dell’obbligazione, per cui in caso di morte del responsabile l’obbligazione di pagare non si trasmette agli eredi;
  8. principio della continuazione, per effetto del quale chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata fino al triplo;
  9. principio di specialità, per effetto del quale quando un fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.